1. Allo Stato compete:
a) la funzione d'indirizzo, promozione e coordinamento generale dell'attività di progettazione, produzione, installazione e uso degli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, esistenti sul territorio nazionale;
b) la funzione di diffusione della conoscenza delle problematiche legate all'inquinamento luminoso, anche in collaborazione, sotto il profilo promozionale, con l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL-Spa), la Società astronomica italiana (SAIt), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), l'Associazione italiana di illuminazione (AIDI) e l'Associazione nazionale produttori di illuminazione (ASSIL);
c) il controllo periodico aereofotogrammetrico, anche a mezzo di satelliti, dello stato notturno del territorio nazionale, con cadenza triennale, per verificare l'andamento del fenomeno dell'inquinamento luminoso nonché lo stato di attuazione della presente legge.
2. Le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono demandate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che può comunque svolgerle di concerto con altri Ministeri. La funzione di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 è svolta di concerto con la SAIt che riferisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni tre anni.